LEGGE COSTITUZIONALE - Art. 138:
Una variazione del procedimento legislativo ordinario che richiede una doppia delibera da parte delle Camere. Non tutta la Costituzione è soggetta a revisione, vi è almeno un limiti esplicito nell'art. 139 dal quale partono una serie di limiti impliciti.
LEGGI ORDINARIE E GLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE
Le leggi ordinarie sono frutto dell'approvazione delle Camere, promulgazione del Presidente della Repubblica e infine pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Hanno alcune caratteristiche di base come:
a) autorità emanante
b) nome del'atto
c) procedimento Legislativo
d) struttura: paragrafi, commi, articoli.
Gli atti aventi forza di legge invece non hanno la forma di legge, ma vengono equiparate alla legge ordinaria quindi hanno forza di legge.
PROCEDIMENTO LEGISLATIVO
Sono tutti quei processi che portano alla formazione delle leggi:
a) Iniziativa Legislativa - Ovvero la presentazione di un progetto o disegno di legge che si richiede di essere sottoposto alla delibera delle Camere, tuttavia non presenta l'obbligo di delibera giacché sono i capigruppo a decidere quali saranno le materie da deliberare - insabbiamento. Viene accompagnata da un documento in cui si indica le caratteristiche principali del testo:
- Popolare
- Governo
- Parlamento
- CNEL
- Regioni
b) Approvazione - L'articolo 72 impedisce che un testo venga sottoposto direttamente alla delibera delle Camere, invece è necessario una previa approvazione da parte di una Commissione Permanente competente che viene scelta dal Presidente della Camera o Senato, da notare che nella Camera un gruppo di almeno 10 deputati oppure un capogruppo, può proporre una commissione.
- Procedimento Ordinario oppure per Commissione Referente
- Per Commissione Deliberante
- Procedimento Misto oppure per Commissione Redigente
c) Promulgazione - Qualora il testo venga approvato dalle Camere, va inviato al Presidente per la promulgazione e infine pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il Presidente tuttavia ha il potere di rinviare alle Camere un testo che non rispetti le regole costituzionali, quindi il testo sarà rinviato alle Camere con un messaggio presidenziale motivato, entrambi controfirmati dal Governo, da notare tuttavia che tale rinvio può essere applicato una volta soltanto, qualora il medesimo testo venga inviato una seconda volta al Presidente, esso ha l'obbligo di promulgazione con riserva.
LEGGE DI DELEGA E DECRETO LEGISLATIVO DELEGATO
La Legge di Delega è una deroga all'articolo 70 della Costituzione, con la quale il Parlamento delega al Governo la funzione legislativa in materie che richiedono una particolare competenza o qualifica, essa deve rispettare alcuni principi fondamentali:
- va delegata al Governo inteso come CDM e non ai singoli Ministri
- deve definire un ambito di azione e dei limiti di durata
Il Decreto Legislativo delegato invece è il conseguente atto con forza di legge emanato dal Governo:
- viene proposto da uno o più Ministri
- delibera del CDM
- eventuali emendamenti e voto finale
- promulgazione e Pubblicazione
DECRETO - LEGGE E LEGGE DI CONVERSIONE
Il Decreto legge è una atto avente forza di legge emanato dal Governo in situazioni di urgenza o emergenza, viene approvato dal CDM, promulgato dal Presidente ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Questo decreto legge tuttavia decade qualora entro 60 giorni non venga convertito in legge, per questo motivo il giorno stesso dalla pubblicazione, questo testo viene presentato alle Camere con un disegno di legge, chiedendo che sia convertito in legge, e quindi:
- deve essere accompagnato da una relazione dove si indicano i motivi che portarono all'adozione del decreto-legge
- deve essere sottoposto al controllo della Commissione Permanente competente che può chiedere l'introduzione di emendamenti
- deve essere sottoposto al controllo del Comitato per la Legislazione.
Quando un decreto - legge decade, viene ripristinata le stesse condizioni in vigore al momento prima della sua promulgazione, per questo motivo, qualora non venga convertito in legge, molto spesso il parlamento ricorre alla cosiddetta Legge Sanatoria, volta a regolare i rapporti giuridici sorti con la promulgazione del decreto-legge.
Bisogna innanzitutto ricordarsi che i decreti-leggi sono stati concepiti da essere emanati in condizioni di emergenza, ma molto spesso viene utilizzato per ottimizzare i tempi, il che appesantisce il lavoro parlamentare, giacché la legge di conversione gode di una corsia preferenziale all'interno del Parlamento, quindi si è solito ricorrere a ciò che chiamiamo la prassi della reiterazione del decreto legge, ossia quando un decreto-legge scade, il Governo ne emana un nuovo, con l'obiettivo di sostituire gli effetti di quel decreto-legge non convertito, così che si vengono a formare delle catene di decreto-legge in attesa di conversione.
REGOLAMENTI PARLAMENTARI
Garantiscono l'autonomia e indipendenza delle Camere, sottraendoli dal condizionamento da parte degli altri organi dello Stati, vengono approvati a maggioranza assoluta e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
Sono inferiori soltanto alla Costituzione quindi sono fonti primarie di diritto, tuttavia non hanno alcun rapporto con le altre fonti primarie, giacché sono valide soltanto all'interno del perimetro parlamentare.
REFERENDUM ABROGATIVO
Manifestazione della democrazia diretta, quando i cittadini esercitano in prima persona il potere decisionale e devono manifestarsi riguardo la possibilità di mantenere in vita o meno una determinata legge.
La richiesta può essere inoltrata da un comitato promotore oppure da almeno 5 regioni, i quali hanno 3 mesi per raccogliere le 500.000 forme necessarie.
La Cassazione attua un controllo formale, mentre la Corte Costituzionale attua un controllo sostanziale, se gli esiti sono positivi la richiesta va inoltrata al Presidente il quale ha tra il 15 Aprile e 15 Giugno per fissare una data al referendum, il quale sarà valido solo se raggiunge il quorum.
Il referendum non avrà luogo qualora le Camere cambino in maniera sostanziale la legge in questione oppure verrà rinviato di un anno in caso di elezioni anticipate.
Una variazione del procedimento legislativo ordinario che richiede una doppia delibera da parte delle Camere. Non tutta la Costituzione è soggetta a revisione, vi è almeno un limiti esplicito nell'art. 139 dal quale partono una serie di limiti impliciti.
LEGGI ORDINARIE E GLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE
Le leggi ordinarie sono frutto dell'approvazione delle Camere, promulgazione del Presidente della Repubblica e infine pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Hanno alcune caratteristiche di base come:
a) autorità emanante
b) nome del'atto
c) procedimento Legislativo
d) struttura: paragrafi, commi, articoli.
Gli atti aventi forza di legge invece non hanno la forma di legge, ma vengono equiparate alla legge ordinaria quindi hanno forza di legge.
PROCEDIMENTO LEGISLATIVO
Sono tutti quei processi che portano alla formazione delle leggi:
a) Iniziativa Legislativa - Ovvero la presentazione di un progetto o disegno di legge che si richiede di essere sottoposto alla delibera delle Camere, tuttavia non presenta l'obbligo di delibera giacché sono i capigruppo a decidere quali saranno le materie da deliberare - insabbiamento. Viene accompagnata da un documento in cui si indica le caratteristiche principali del testo:
- Popolare
- Governo
- Parlamento
- CNEL
- Regioni
b) Approvazione - L'articolo 72 impedisce che un testo venga sottoposto direttamente alla delibera delle Camere, invece è necessario una previa approvazione da parte di una Commissione Permanente competente che viene scelta dal Presidente della Camera o Senato, da notare che nella Camera un gruppo di almeno 10 deputati oppure un capogruppo, può proporre una commissione.
- Procedimento Ordinario oppure per Commissione Referente
- Per Commissione Deliberante
- Procedimento Misto oppure per Commissione Redigente
c) Promulgazione - Qualora il testo venga approvato dalle Camere, va inviato al Presidente per la promulgazione e infine pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il Presidente tuttavia ha il potere di rinviare alle Camere un testo che non rispetti le regole costituzionali, quindi il testo sarà rinviato alle Camere con un messaggio presidenziale motivato, entrambi controfirmati dal Governo, da notare tuttavia che tale rinvio può essere applicato una volta soltanto, qualora il medesimo testo venga inviato una seconda volta al Presidente, esso ha l'obbligo di promulgazione con riserva.
La Legge di Delega è una deroga all'articolo 70 della Costituzione, con la quale il Parlamento delega al Governo la funzione legislativa in materie che richiedono una particolare competenza o qualifica, essa deve rispettare alcuni principi fondamentali:
- va delegata al Governo inteso come CDM e non ai singoli Ministri
- deve definire un ambito di azione e dei limiti di durata
Il Decreto Legislativo delegato invece è il conseguente atto con forza di legge emanato dal Governo:
- viene proposto da uno o più Ministri
- delibera del CDM
- eventuali emendamenti e voto finale
- promulgazione e Pubblicazione
DECRETO - LEGGE E LEGGE DI CONVERSIONE
Il Decreto legge è una atto avente forza di legge emanato dal Governo in situazioni di urgenza o emergenza, viene approvato dal CDM, promulgato dal Presidente ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Questo decreto legge tuttavia decade qualora entro 60 giorni non venga convertito in legge, per questo motivo il giorno stesso dalla pubblicazione, questo testo viene presentato alle Camere con un disegno di legge, chiedendo che sia convertito in legge, e quindi:
- deve essere accompagnato da una relazione dove si indicano i motivi che portarono all'adozione del decreto-legge
- deve essere sottoposto al controllo della Commissione Permanente competente che può chiedere l'introduzione di emendamenti
- deve essere sottoposto al controllo del Comitato per la Legislazione.
Quando un decreto - legge decade, viene ripristinata le stesse condizioni in vigore al momento prima della sua promulgazione, per questo motivo, qualora non venga convertito in legge, molto spesso il parlamento ricorre alla cosiddetta Legge Sanatoria, volta a regolare i rapporti giuridici sorti con la promulgazione del decreto-legge.
Bisogna innanzitutto ricordarsi che i decreti-leggi sono stati concepiti da essere emanati in condizioni di emergenza, ma molto spesso viene utilizzato per ottimizzare i tempi, il che appesantisce il lavoro parlamentare, giacché la legge di conversione gode di una corsia preferenziale all'interno del Parlamento, quindi si è solito ricorrere a ciò che chiamiamo la prassi della reiterazione del decreto legge, ossia quando un decreto-legge scade, il Governo ne emana un nuovo, con l'obiettivo di sostituire gli effetti di quel decreto-legge non convertito, così che si vengono a formare delle catene di decreto-legge in attesa di conversione.
REGOLAMENTI PARLAMENTARI
Garantiscono l'autonomia e indipendenza delle Camere, sottraendoli dal condizionamento da parte degli altri organi dello Stati, vengono approvati a maggioranza assoluta e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
Sono inferiori soltanto alla Costituzione quindi sono fonti primarie di diritto, tuttavia non hanno alcun rapporto con le altre fonti primarie, giacché sono valide soltanto all'interno del perimetro parlamentare.
REFERENDUM ABROGATIVO
Manifestazione della democrazia diretta, quando i cittadini esercitano in prima persona il potere decisionale e devono manifestarsi riguardo la possibilità di mantenere in vita o meno una determinata legge.
La richiesta può essere inoltrata da un comitato promotore oppure da almeno 5 regioni, i quali hanno 3 mesi per raccogliere le 500.000 forme necessarie.
La Cassazione attua un controllo formale, mentre la Corte Costituzionale attua un controllo sostanziale, se gli esiti sono positivi la richiesta va inoltrata al Presidente il quale ha tra il 15 Aprile e 15 Giugno per fissare una data al referendum, il quale sarà valido solo se raggiunge il quorum.
Il referendum non avrà luogo qualora le Camere cambino in maniera sostanziale la legge in questione oppure verrà rinviato di un anno in caso di elezioni anticipate.
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