La fonte indica tutti gli strumenti di produzione del diritto, un atto o fatto abilitato a produrre norme giuridiche.
L'ordinamento giuridico venne istituito in due modi:
a) Ordinamento Primitivo - Probabilmente è stato formato tramite una lenta evoluzione di tradizioni, usi e costumi, ossia un diritto consuetudinario, basato sulla volontà del soggetto od organo a cui la comunità riconosceva potere.
b) Ordinamento Moderno - Tramite un processo costituente, cioè la Costituzione, che indica quali atti producono diritti e la loro fonte.
PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI
Fonti di Cognizione - Strumenti con i quali si viene alla conoscenza delle fonti di produzione, quella più importante è la Gazzetta Ufficiale.
Tutti gli atti normativi devono essere pubblicati su una fonte ufficiale affinché i cittadini e gli organi vengano alla loro conoscenza, questi atti entrano in vigore 15 giorni dopo la loro pubblicazione - vacatio legis
Esistono inoltre alcune fonti non ufficiali, forniti da soggetti pubblici, ministeri e regioni, in forma cartacea oppure informatica, che non hanno valore di legge ma sono solo strumenti volti a portare alla conoscenza le norme in vigore.
FONTE FATTO E FONTE ATTO
Fonte Atto - Atti giuridici che pongono norme vincolanti per tutti, quindi sono fonti di diritto. Vengono applicati da soggetti e da organi abilitati dalla capacità di emanare atti giuridici. Sono caratterizzati da:
- Autorità emanante: presidenziale, ministeriale
- Norme dell'atto: legge, decreto legge
- Procedimento di formazione legislativa
- Articoli, commi, capi, argomenti.
Fonte Fatto - Tutte le altre fonti riconosciute dall'ordinamento, non vengono applicati perché prodotte dalla volontà del soggetto, ma per il semplice fatto di esistere.
La fonte fatto per eccellenza è la consuetudine, e sono tipiche degli ordinamenti primitivi, caratterizzati da comportamenti costanti e ripetitivi nel tempo, anche se attualmente sono quasi del tutto scomparsi.
Diverso dalla consuetudini storiche sono le consuetudini interpretative di una disposizione da parte degli interpreti, infatti l'articolo 10 afferma "Ordimento italiano si conforma alle norme del diritto internazionale" il quale non ha origine nel nostro ordinamento ma comunque è considerato obbligatorio perché vengono direttamente applicate nel nostro ordinamento.
Le fonte fatto sono quindi tutte quelle fonti che producono norme richiamate dal nostro ordinamento anche se non prodotte dai nostri organi, permettendo ad un giudice italiano di applicare una legge non appartenente all'ordinamento italiano.
Rinvio - Lo Stato grazie al principio di esclusività, ha il potere di riconoscere le proprie fonti di diritto che producono norme all'interno del nostro ordinamento, tramite la tecnica del rinvio, che è lo strumento con il quale lo Stato rende applicabile nel proprio ordinamento norme prodotte da un ordinamento esterno.
a) Rinvio Fisso - Quando lo Stato richiama un atto che viene allegato e quindi non comporta modifiche all'ordinamento italiano.
b) Rinvio Mobile - Lo Stato richiama una fonte di un altro ordinamento, che comporta dunque l'adeguamento automatico dell'apparato statale. Il soggetto dell'applicazione deve cercare le disposizioni attuando anche le necessarie modifiche all'ordinamento interno.
INTERPRETAZIONE
L'applicazione consente di applicare una norma generale e astratta ad un caso particolare e concreto, cioè un comportamento X porta ad una conseguenza Y - sillogismo giudiziale.
La norma è frutto dell'interpretazione quindi il suo significato va cercato e va costruito qualificando i singoli eventi, quindi per quanto una disposizione sia chiara e precisa, il suo significato non è mai scontato, quindi il legislatore per facilitare l'interpretazione di una norma può proporre nuove disposizioni, l'interpretazione autentica, senza però mai la pretesa si sostituirsi all'interprete.
Antinomie - Qualora tra due norme ci sia una contraddizione, esprimono significati contrastanti oppure incompatibili.
a) Cronologico - Contrasto va risolto applicando la norma più recente e abrogando quella vecchia, che quindi perde efficacia nel momento in cui la norma più recente entra in vigore.
Si ha il principio di irretroattività degli atti normativi, cioè dispongono solo per il futuro e non per il passato, la norma abrogata invece potrà essere utilizzata nei rapporti giuridici sorti prima dell'abrogazione - Ex Nunc: da ora
b) Gerarchico - Contrasto va risolto scegliendo la norma che nella gerarchia delle fonti occupa il posto più elevato. Si ha quindi l'annullamento e la dichiarazione di illegittimità della norma o atto che così perde validità (viziato).
L'annullamento cancella l'atto e vale per il futuro e per il passato - Ex Tunc/ Ergo Omnes - da allora
c) Specialità - Contrasto va risolto scegliendo la norma speciale rispetto a quella generale. Entrambe rimangono valide, poiché l'interprete deve solo decidere quale delle due applicare.
d) Competenza - Offre un ulteriore descrizione del criterio gerarchico, all'interno del quale ci sono suddivisioni non spiegabili in termini di forza gerarchia ma di precise competenze.
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