Innanzitutto vanno distinti due elementi:
- Allontanamento
- Respingimento alla fronteira
SOGGIORNO DI DURATA INFERIORE A TRE MESI
Un cittadino straniero, pur disponendo di tutti i requisiti per l'ammissione può essere respinto alla frontiera qualora:
1. Costituisca una minaccia alla sicurezza nazionale e all'ordine pubblico
2. Abbia il proprio nominativo nel SIS: in questo caso dobbiamo ricordare che l'art 96 del CAAS riconosce il diritto ad ogni Stato membro di inserire il nominativo del cittadino terzo per la non ammissione, di conseguenza ogni Stato membro deve procedere con l'allontanamento. Questa decisione tuttavia avviene su base discrezionale dello Stato, il che finisce per originare un quadro poco garantista.
"L’art. 96 della CAAS disciplina la categoria di segnalazione nel SIS rilevante nella fattispecie, vale a dire la non ammissione:
«1. I dati relativi agli stranieri segnalati ai fini della non ammissione sono inseriti in base ad una segnalazione nazionale risultante da decisioni prese nel rispetto delle norme procedurali previste dalla legislazione nazionale, dalle autorità amministrative o dai competenti organi giurisdizionali.
2. Le decisioni possono essere fondate sulla circostanza che la presenza di uno straniero nel territorio nazionale costituisce una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica o per la sicurezza nazionale.
In particolare ciò può verificarsi nel caso:
a) di uno straniero condannato per un reato passibile di una pena privativa della libertà di almeno un anno;
b) di uno straniero nei cui confronti vi sono seri motivi di ritenere che abbia commesso fatti punibili gravi, inclusi quelli di cui all’articolo 71, o nei cui confronti esistano indizi reali che intenda commettere fatti simili nel territorio di una Parte contraente.
3. Le decisioni possono inoltre essere fondate sul fatto che lo straniero è stato oggetto di una misura di allontanamento, di respingimento o di espulsione non revocata né sospesa che comporti o sia accompagnata da un divieto d’ingresso o eventualmente di soggiorno, fondata sulla non osservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri."
SOGGIORNO DI DURATA SUPERIORE A TRE MESI
In questi casi lo Stato può rifiutare l'ingresso, il permesso di soggiorno, revocarlo o non emanarlo solo di fronte ad una grave e fondata minaccia all'ordine pubblico a alla sicurezza nazionale.
SOGGIORNANTE DI LUNGO PERIODO
La direttiva 2003/109 art. 10 stabilisce che il soggiornante di lungo periodo può essere allontanato solamente mediante un provvedimento motivato emanato dalle autorità competenti
La direttiva 2003/109 art. 12 stabilisce invece che potrà avvenire soltanto di fronte ad una grave minaccia all’ordine e alla sicurezza.
DIRETTIVA RIMPATRI
Art. 11 par. 1 stabilisce che ogni Stato membro ha il diritto di emanare un provvedimento di divieto di reingresso, esistono due casi in qcui questo divieto viene accompagnato da un provvedimento di rimpatrio:
- Lo Stato non abbia stabilito un tempo massimo entro il quale abbandonare il territorio nazionale
- L'individuo non abbia ottemperato all'obbligo di rimpatrio
Art. 11 par. 2 stabilisce che il tempo massimo a questo divieto è di 5 anni, prorogabile solo davanti ad una fondata minaccia alla sicurezza nazionale e ordine pubblico.
"La durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera di norma i cinque anni. Può comunque superare i cinque anni se il cittadino di un paese terzo costitui sce una grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicu rezza o la sicurezza nazionale."
Art. 11 par. 3 afferma che lo Stato può ridurre i tempi del divieto qualora la sua adozione sia stata facoltativa e a patto che l'individuo sia in grado di dimostrare di aver ottemperato all'obbligo di rimpatrio entro i limiti stabiliti dal provvedimento stesso.
"Gli Stati membri valutano la possibilità di revocare o sospendere un divieto d'ingresso qualora un cittadino di un paese terzo colpito da un divieto d'ingresso disposto in confor mità del paragrafo 1, secondo comma, possa dimostrare di aver lasciato il territorio di uno Stato membro in piena ottemperanza di una decisione di rimpatrio."
Emerge così un quadro nel quale di fronte ad un comportamento cooperativo e collaborativo dello straniero, come una sorta di misura premiale, lo Stato può ridurre i tempi del divieto, revocarlo oppure non emanarlo affatto.
GARANZIE
L'art 13 del codice frontiere affronta il tema dell'allontanamento dello straniero, è compito delle guardie di frontiere vigilare affinché un individuo oggetto di un provvedimento di allontanamento non entri illegalmente nel territorio nazionale, per cui devono prendere tutte le misure necessario a scongiurar ogni forma di ingresso irregolare.
In presenza di uno status migratorio irregolare, le autorità emanano una decisione di rimpatrio - documento che attesta l'irregolarità dello status migratorio - compilano un modello nel quale motivano la propria scelta, che verrà poi consegnato allo straniero come comprovante di ricevimento.
Su richiesta dello stesso, lo Stato dovrà provvedere alla traduzione scritta e orale dello stesso, elencando i modi e tempi per il ricorso.
Qualora il provvedimento venga considerato infondato, il diritto consuetudinario non garantisce il diritto di reingresso ma riconosce la facoltà di pretendere un risarcimento e la rettifica del timbro di ingresso.
Il rimpatrio può essere:
- Art. 7 Volontario: La decisione di rimpatrio fissa per la partenza volontaria un periodo congruo di durata compresa tra sette e trenta giorni, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 4. Gli Stati membri possono prevedere nella legislazione nazionale che tale periodo sia concesso unicamente su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato. In tal caso, gli Stati membri informano i cittadini di paesi terzi interessati della possibilità di inoltrare tale richiesta.
- Art. 8 Coattivo: Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, o per mancato adempimento dell’obbligo di rimpatrio entro il periodo per la partenza volontaria concesso a norma dell'articolo 7.
Il rimpatrio coattivo va applicato laddove:
a- L'individuo sia considerato una minaccia alla sicurezza nazionale e all'ordine pubblico
b- Sussista il rischio di fuga
Laddove non sia possibile ricorrere al rimpatrio coattivo e in assenza di misure meno restrittive della libertà individuale, lo Stato evoca la facoltà di trattenere lo straniero - art. 15 - negli appositi centri di detenzione per un periodo non superiore ai 6 mesi, prorogabile di ulteriori 12 mesi esclusivamente di fronte alla scarsa cooperazione dello straniero - misura punitiva - o dello Stato di origine/provenienza - misura pubblicistica.
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