Lo Stato gode di discrezionalità in materia di ammissione degli stranieri, essa però è circoscritta da una serie di norme e consuetudini internazionali, che fanno con che, in determinati casi lo Stato sia obbligato ad ammettere al proprio interno - seppur temporaneamente - lo straniero.
Vediamo alcuni casi:
1. Lo Stato pur non mettendo in discussione la sovranità e discrezionalità di uno Stato terzo, può pretendere che essa si concretizzi in una precisa normativa interna in materia di ammissione di stranieri, in modo da impedire che tale discrezionalità non diventi arbitrarietà.
Qualora le sue pretese rimangano inascoltate, lo Stato potrà valutare se esercitare la protezione diplomatica o meno nei confronti del proprio cittadino.
2. Divieto di complicità dell'illecito altrui, in questi casi vanno valutati due elementi:
- Lo Stato A commette un illecito all'interno del proprio territorio, costringendo un gruppo di persone a cercare rifugio all'estero
- Lo Stato B adotta dei comportamenti che in qualche modo facilitano e agevolano la continuazione dell'illecito - impedendo qualsiasi tentativo di transito o ingresso all'interno del proprio territorio - affinché si verifichi la violazione del divieto è fondamentale valutare l'esplicita volontà di complicità tra gli Stati A e B, non che tale decisione venga presa esclusivamente nel tentativo di salvaguardare la sicurezza nazionale o ordine pubblico.
3. Ogni nave e aereo straniero, per entrare o approdare nel territorio di uno Stato terzo, deve ottenere un autorizzazione da parte dello Stato territoriale. Esistono dei casi in cui il comandante dell'aereo o della nave straniera potrà penetrare nel territorio dello Stato in questione anche senza tale autorizzazione qualora sussistono le cause di esclusione dell'illecito: distress o forza maggiore.
In questi casi lo Stato è costretto ad ammettere la nave/aereo e il suo equipaggio per permettere le eventuali riparazioni o fino alla cessazione dello stato di emergenza.
4. Se uno Stato autorizza lo svolgimento di attività pubblicistiche di uno Stato terzo all'interno del proprio territorio, si presuppone il riconoscimento di una serie di agevolazioni in materia di ammissione e soggiorno anche dei suoi rappresentanti. In qualsiasi momento potrà dichiarare uno di loro "persona non grata" invitandoli ad abbandonare il paese e cessando ogni rapporto di privilegio riconosciuto dal diritto consolare e diplomatico.
Pertanto, finché saranno validi i principi generali del diritto diplomatico o consolare, permarranno tali facilitazioni.
NON REFOULEMENT
Principio che vieta che il trasporto fisico dello straniero oppure comportamenti da parte dello Stato tali da indurlo a tornare verso un territorio ove rischia di veder violati i propri diritti fondamentali.
Questo principio comincia ad affermarsi nell'ambito della protezione dei rifugiati - coloro che non possono o vogliono tornare nel proprio paese d'origine in virtù di una fondata minaccia.
Non vuole limitare la potestà dello Stato piuttosto cerca di creare norme giuridiche volte a vietare che lo Stato adotti comportamenti a spregio delle elementari considerazioni umanitarie.
Attualmente il principale strumento in materia è la Convenzione di Ginevra "Nessuna persona può essere allontanata o espulsa verso un territorio ove la sua libertà e vita siano minacciate."
Ciò non garantisce un automatico diritto all'asilo ma vieta un eventuale riconduzione forzata.
L'art. 33 della Convenzione di Ginevra afferma che tale diritto non potrà essere fatto valere:
a. Qualora il cittadino sia percepito come una minaccia al proprio stato di provenienza e alla sua collettività.
b. In presenza di una condanna definitiva per un reato grave nel paese d'origine o provenienza.
Questa deroga non deve confondersi con le cause di esclusione dell'illecito:
- Qualora il cittadino stranirò costituisca una minaccia alla sicurezza e all'ordine pubblico
- In presenza di una condanna passata in giudicato per un reato grave al punto da minacciare l'ordine e la sicurezza.
- Qualora non rientri nella categoria di rifugiato
- Qualora venga allontanato verso un Paese terzo considerato sicuro, da qui l'importanza del divieto di refoulment a catena.
In questi casi lo Stato non disconosce lo status di rifugiato, piuttosto è esente dall'obbligo di protezione, niente impedisce all'individuo di cercare asilo in un altro Stato che non lo consideri una minaccia.
Sembra configurarsi così una norma consuetudinaria in materia di non refoulment, per cui ci chiediamo se esistono o meno delle deroghe in favore degli Stati:
- Laddove il principio consideri solamente rischi di tortura o morte, non si configurano deroghe a favore degli Stati
- Se invece inglobi elementi quali persecuzioni o discriminazioni, di conseguenza si aumenterà il quadro discrezionale dello Stato.
ESPULSIONI COLLETTIVE
E' vietato l'espulsione collettiva, la quale si distingue dalle espulsioni individuali in quanto non prende in considerazione i singoli casi e situazioni. Questo divieto sembra rafforzarsi anche grazie all'art. 4 del Protocollo n. 4 della CEDU che vieta le operazioni intercettazione in alto mare e riconduzione forzata.
In molti si sono chiesti se per configurare la violazione del divieto sia necessario o meno dimostrare intento discriminatorio, la Corte in materia si è pronunciata affermando che la violazione si verifica semplicemente se viene dimostrato che lo Stato non abbia considerato le situazioni dei singoli.
NON AMMISSIONE
Esistono dei casi in cui lo Stato sarà costretto a non ammettere all'interno del proprio territorio lo straniero, in particolare davanti un emergenza sanitaria o epidemiologica.
In questi casi il direttore generale dell'OMS, dopo aver consultato gli Stati interessati e il comitato di esperti, emana una serie di raccomandazione da adottare nei confronti dei cittadini negli Stato coinvolti.
Queste raccomandazioni sono non vincolanti tuttavia considerando che l'accertamento dello Stato di emergenza è frutto di una consultazione tra gli Stati e che ognuno s'impegna a porre fine a questa situazione, queste raccomandazioni diventano quasi vincolanti.
Lo Stato che non adempie tali raccomandazioni dovrà motivare la propria scelta oppure proporre misure alternative, qualora queste vengono considerate inutili o insufficienti da parte dell'OMS si configurerebbe un'infrazione per mancato adempimento degli obblighi di responsabilità.
TUTELE E GARANZIE
Il diritto internazionale stabilisce che ogni provvedimento di allontanamento deve essere motivato, non discriminatorio e deve rispettare la normativa nazionale vigente.
Se consideriamo che il principio di non refoulment è posto a tutela dei diritti fondamentali, si presuppone che lo Stato non debba procedere con l'allontanamento. Qualora esso decida di dare via ad una decisione di espulsione , sarebbe auspicabile assicurare la possibilità di impugnazione del provvedimento e che lo Stato non proceda con l'allontanamento fino all'esito dello stesso, per evitare un eventuale violazione del principio di non refoulement.
INGRESSO FILTRATO
Il principale strumento con il quale lo Stato regola i flussi migratori consiste della concessione dei visti - un autorizzazione all'ingresso e soggiorno, concesso su base individuale al cittadino interessato nel suo paese d'origine o provenienza, dalle autorità diplomatiche e consolari dello Stato di destinazione.
Da non confondersi con le altre formalità che avvengono invece alla frontiera come controllo passaporto, modelli, formulari, interviste aggiuntive i quali sono invece delle formalità che avvengono all'ingresso nel territorio.
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