Diritto dell'immigrazione è un corpus operandi normativo che tratta gli straniero, cioè coloro che in base alla legislazione nazionale non vengono considerati cittadini dello Stato, in Italia ad esempio sono tutti coloro che non possiedono la cittadinanza italiana.
Il concetto di cittadinanza corrisponde ad un vincolo di diritto pubblico tra individuo e Stato, dove il primo è legato al secondo da una serie di diritto e doveri.
Diverso è il concetto di nazionalità che riguarda invece l'appartenenza dell'individuo ad una comunità -nazione - unita da legami etnici, sociali e linguistici.
La Corte Permanente di Giustizia Internazionale nel parere consultivo riguardo la materia di cittadinanza in Tunisia e Marocco ha stabilito che "la materia di cittadinanza rientra nel dominio riservato dello Stato, pertanto spetta allo Stato stesso definire chi siano i suoi cittadini."
Attualmente i criteri piò diffusi sono:
a. Ius Sanguinis - E' cittadino dello Stato il figlio/a di padre o/e madre cittadini dello Stato stesso
b. Ius Soli - E' cittadino dello Stato chi nasce all'interno del suo territorio
c. Juri Communicatio - Per comunicazione di diritto ovvero per matrimonio. La ratio è quella di favorire l'unicità della cittadinanza all'interno del nucleo familiare.
d. Naturalizzazione - In base alla discrezionalità e gradimento dello Stato
e. Sostituzione - Del governo di uno Stato ad un altro all'interno do un determinato territorio.
Questa discrezionalità in materia di cittadinanza conosce tuttavia due importanti limiti:
1. Art. 1 della Convenzione dell'Aia " La materia di cittadinanza deve essere riconosciuta dagli Stati nella misura in cui sia compatibile con i trattati internazionali, consuetudini internazionali e principi di diritto riconosciuti in materia di cittadinanza."
2. Art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo " Nessun cittadino deve essere privato arbitrariamente dalla propria cittadinanza."
Possono verificarsi dei casi in cui l'individuo abbia due o più cittadinanza - cittadinanza plurima - fenomeno guardato con diffidenza da molti Stati, ma non è il caso dell'Italia la quale assume un atteggiamento di tolleranza in materia subordinando la sua revoca/perdita all'esplicita volontà dell'individuo.
Caso opposto è quello dell'apolidia, cioè individui che non hanno alcuna cittadinanza, questo certamente è un fenomeno negativo da qui la tendenza della comunità internazionale ad adottare delle misure volte ad aggirare questo fenomeno: Convenzione di New York - "Obbliga le parti a riconoscere agli apolidi residenti all'interno del proprio territorio una serie articolata di diritto fondamentali."
NORMATIVA ITALIANA
La materia di cittadinanza viene regolata dalla legge ordinaria 5.2.1992 n. 91, il principio utilizzato è quello dello ius sanguinis, mentre lo ius soli viene utilizzato solo in via residuale per impedire casi di apolidia "Se entrambi i genitori sono apolidi o ignoti ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono."
La concessione della cittadinanza italiana può avvenire:
a. Adozione:
- Qualora l'adottato sia minorenne, l'acquisto della cittadinanza avviene automaticamente.
- Qualora sia maggiorenne, acquisterà la cittadinanza attraverso il processo di naturalizzazione, dopo aver residuo legalmente in Italia per 5 anni dalla data dell'adozione.
b. Nascita
- Lo straniero nato in Italia acquisire la cittadinanza italiana qualora abbia resieduto legalmente in Italia fino al compimento della maggior età.
c. Matrimonio: Artt. 5-8 della legge 91/1992
- Coniuge straniero o apolidi di un cittadino italiano acquisisce la cittadinanza italiana quando dopo il matrimonio risieda legalmente nel territorio nazionale per 2 anni - 3 se all'estero - questo termine viene ridotto a metà in presenza di figli nati o adottato dalla coppia.
- A differenza della procedura per naturalizzazione non si ha la discrezionalità statale, per quanto concerne i motivi sostantivi ricordiamo: 1. condanna per reati penali 2. motivi inerenti alla sicurezza nazionale e ordine pubblico
- Una volta ottenuto il decreto di concessione della cittadinanza, lo straniero dovrà prestare giuramento di fedeltà alla repubblica entro 6 mesi.
- Per evitare i matrimoni di comodo, la legge 94/2009 ha aumentato il periodo minimo di residenza in Italia dopo il matrimonio.
d. Naturalizzazione: L.91/1992 n. 9
- La cittadinanza per naturalizzazione viene concessa attraverso un decreto del Presidente della Repubblica, previa consultazione del Consiglio di Stato cui parere è obbligatorio ma non vincolante, su proposta del Ministero dell'Interno.
- Sottolinea il gradimento dello Stato nei confronti dello straniero
- Possono richiedere la cittadinanza per naturalizzazione coloro che abbiano resieduto in Italia legalmente per 10 anni.
- Normativa di favore:
i. Straniero discendente da genitore o ascendente in linea retta di primo grado - 3 anni
ii. Straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano - 5 anni
iii. Apolidi - 5 anni
iv. Cittadino dell'UE - 4 anni
- Ai sensi dell'art. 10 della legge n.91/1992 il decreto di concessione della cittadinanza è privo di efficacia giuridica s era persona non presta giuramento entro 6 mesi dalla notifica.
PERDITA DELLA CITTADINANZA
La perdita/revoca della cittadinanza è certamente un fenomeno negativo, in quanto va a colpire quei diritti precedentemente acquisiti, per questo motivi l'ordinamento italiano subordina la sua perdita all'esplicita volontà del cittadino, solitamente qualora l'interessato abbia una cittadinanza straniera e abbia trasferito la propria residenza all'estero - art. 11 della L. 91/1992
Esistono dei casi in cui si procede con la revoca della cittadinanza, indipendentemente dalla volontà del cittadino:
a. Per revoca dell'adozione da parte dell'adottato
b. Se durante lo Stato di guerra il cittadino abbia accettato un incarico pubblico oppure svolto servizio militare per tale State - la perdita della cittadinanza avviene nel momento in cui si dichiara il cessate fuoco.
Questa revoca però non avviene automaticamente ma si verifica qualora l'individuo non abbia ottemperato alle diverse intimazioni emanate dallo Stato
Commenti
Posta un commento