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Cooperazione tra gli Stati

 La cooperazione tra gli Stati è molto importante soprattutto nella lotta all'immigrazione clandestina e alle attività criminali riconducibile a questo fenomeno.

Questa cooperazione si svolge mediante:

- Condivisione di strutture, dati, esperienze

- Assistenza alle guardie di frontiera

A livello universale importanti sono i Due Protocolli Addizionali della Convenzione di Palermo: una serie di attività volte al contrasto delle attività illecite quali trafficking e smuggling.

Art. 1 Scopo
Lo scopo della presente Convenzione è di promuovere la cooperazione per prevenire

e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace.


A livello regionale possiamo citare alcune misure di maggior rilevanza:

- Pattugliamento congiunti

- Data base

- Codice visti

- Ufficiali distaccati

- Reti di funzionari incaricati all'immigrazione

La cooperazione tra gli Stati è importante anche per quanto riguardano le operazioni di allontanamento.

Di fronte ad uno status migratorio irregolare lo Stato potrà procedere con l'allontanamento dello straniero, occorre però ricordare che uno Stato è obbligato a riammettere solo i propri cittadini, da qui l'importanza della conclusione di accordi di riammissione, i quali consentono di allontanare gli stranieri verso il proprio Paese ma soprattutto verso Paesi terzi.

Gran parte dei rimpatri avvengono per via aerea, spesso per economicità o per agevolare le operazioni, si optano per i rimpatri collettivi mediante l'utilizzo degli scali aeroportuali degli Stati, in materia occorre ricordare la direttiva           volte ad agevolare la concessione delle autorizzazioni necessarie dallo Stato di destinazione finale e degli Stati di transito.

In materia ancora una volta hanno rilevanza i Due Protocolli Addizionali della Convenzione di Palermo:

Art. 18 Ritorno dei migranti oggetto di traffico

(1) Ogni Stato Parte acconsente a facilitare e ad accettare, senza indebito o irragio- nevole ritardo, il ritorno di una persona che è stata oggetto delle condotte di cui all’articolo 6 del presente Protocollo e che è un suo cittadino o che ha il diritto di residenza permanente sul suo territorio al momento del ritorno.

(2) Ogni Stato Parte prende in considerazione la possibilità di facilitare e accettare il ritorno di una persona che è stata oggetto delle condotte di cui all’articolo 6 del presente Protocollo e che aveva il diritto di residenza permanente sul suo territorio al momento del suo ingresso nello Stato d’accoglienza, in conformità con il suo diritto interno.


Art. 8 Rimpatrio delle vittime della tratta di persone

(1) Lo Stato Parte di cui la vittima della tratta di persone è cittadina, o in cui la persona aveva il diritto di risiedere a titolo permanente al momento del suo ingresso nello Stato Parte d’accoglienza, facilita e accetta, tenendo debitamente conto dell’incolumità di questa persona, il ritorno di quest’ultima senza ingiustificato motivo o irragionevole ritardo.

(2) Quando uno Stato Parte fa ritornare una vittima della tratta di persone in uno Stato Parte di cui questa persona è cittadina o in cui questa aveva, all’epoca del suo ingresso nel territorio dello Stato Parte d’accoglienza, il diritto di risiedere a titolo permanente, questo ritorno è assicurato tenendo debitamente conto dell’incolumità della persona, nonché dello stato del procedimento penale connesso al fatto che quella persona è vittima della tratta di persone, ed è preferibilmente volontario.


La cooperazione come ben sappiamo, è fondamentale sotto due punti di vista:

a. Scambio di informazioni - che permettere di mettere in atto misure volte a contrastare attività criminali

b. Assistenza giudiziaria - permette di consegnare alla giustizia un condannato o ricercato

                                          - assicura che un provvedimento giudiziario emanato da uno Stato sia applicabile anche all'estero.

Tuttavia, non tutti gli Stati configurano come reato penale il mancato adempimento delle norme relative all'immigrazione illegale, tale eterogeneità giudiziaria rende difficile la cooperazione.

La Convenzione di Palermo decise così di elaborare due punti di partenza in materia:

Art. 16 Estradizione

(1) Il presente articolo si applica ai reati previsti dalla presente Convenzione o nei casi in cui il reato di cui all’articolo 3 paragrafo 1 a) o b), implichi il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato e la persona oggetto della richiesta di estradizione si trovi nello Stato Parte richiesto, a condizione che il reato per il quale si richiede l’estradizione sia punibile ai sensi della legge interna sia dello Stato Parte richiedente che dello Stato Parte richiesto.


Art. 18 Assistenza giudiziaria reciproca

(1) Gli Stati Parte si concedono reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia di indagini, azione penale e procedimenti giudiziari per i reati di cui alla presente Convenzione così come previsto dall’articolo 3 ed estendono reciprocamen- te analoga assistenza nel caso in cui lo Stato Parte richiedente abbia fondati motivi di sospettare che il reato di cui all’articolo 3 paragrafo 1 a) o b), sia di natura tran- snazionale, comprese le ipotesi in cui le vittime, i testimoni, i proventi, gli strumenti o le prove relativi a tali reati si trovino nello Stato Parte richiesto e che nel reato sia coinvolto un gruppo criminale organizzato.

(2) L’assistenza giudiziaria reciproca è concessa nel modo più ampio possibile in base alle relative leggi, trattati, accordi e intese dello Stato Parte richiesto in rela- zione alle indagini, azioni penali e procedimenti giudiziari per i reati di cui si possa ritenere responsabile una persona giuridica secondo quanto previsto dall’articolo 10 della presente Convenzione nello Stato Parte richiedente.

(3) L’assistenza giudiziaria reciproca che deve essere concessa conformemente al presente articolo può essere richiesta per i seguenti motivi:

  1. a)  acquisire prove o dichiarazioni di persone;

  2. b)  notificare documenti di natura giudiziaria;

  3. c)  eseguire perquisizioni e sequestri, nonché sequestri conservativi;

  4. d)  esaminare oggetti e luoghi;

  5. e)  fornire informazioni, prove documentali e perizie tecniche;

  6. f)  fornire originali o copie conformi dei relativi documenti e verbali, compresi i verbali governativi, bancari, finanziari, societari o aziendali;

  7. g)  identificare o rintracciare proventi di reato, proprietà, strumenti o altro, ai fini probatori;

  8. h)  agevolare la comparsa volontaria di persone nello Stato Parte richiedente;

  9. i)  ogni altro tipo di assistenza prevista dalla legge dello Stato Parte richiesto.

Queste misure costituiscono forme elementari di cooperazione, la Convenzione pertando incentiva la conclusione di ulteriori accordi volti a rafforzare l'effettività di tali misure.


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