I Paesi dell'Unione Europea dedicano una particolare attenzione ai c.d migranti forzati ossia coloro che si trovano costretti ad abbandonare il proprio Paese d'origine.
Appartengono a questa categoria i c.d rifugiati, coloro che non possono o non vogliono tornare nel proprio paese d'origine o provenienza a causa di una grave minaccia alla loro vita e libertà.
La Convenzione di Ginevra in materia elabora tre punti cardini:
a. Definizione di Rifugiato art. 1
"le decisioni prese circa il riconoscimento della qualità dì rifugiato dell’Organizzazione internazionale per i rifugiati durante lo svolgimento del suo mandato non impediscono il riconoscimento di tale qualità a persone che adempiono le condizioni previste nel paragrafo 2 del presente articolo; 2) a chiunque, per causa di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951 e nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dei suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi."
b. Trattamento riservato ai rifugiati artt. 2-30 e 34
c. Allontanamento e ammissione del richiedente asilo e rifugiato art. 31-33
- Principio di non refoulement, l'art 33 della Convenzione di Ginevra e l'art 78 del TFUE:
Art. 33 della Convenzione di Ginevra: Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche.
Art. 78 TFUE: 1. The Union shall develop a common policy on asylum, subsidiary protection and temporary protection with a view to offering appropriate status to any third-country national requiring international protection and ensuring compliance with the principle of non-refoulement. This policy must be in accordance with the Geneva Convention of 28 July 1951 and the Protocol of 31 January 1967 relating to the status of refugees, and other relevant treaties.
Non tutti i migranti forzati rientrano nella categoria di rifugiati, ad esempio gli sfollati, a loro vengono riconosciute alcune garanzie minime rappresentate dal:
- Principio di non refoulement
- Protezione Temporanea: Accoglienza per un periodo di un anno, nel quale vengono sospese le altre domande di protezione umanitaria. Frutto di una decisione politica presa dal Consiglio su proposta della Commissione.
-Protezione Sussidiaria: Cittadino non possiede i requisiti necessario per entrare nella definizione di rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi da ritenere che, qualora tornassenel proprio Paese, potrebbe subire un grave danno.
RICHIESTA DI ASILO
Spetta ai singoli Stati ricevere e analizzare le eventuali domande di asilo, non essendovi un organo europeo a ciò deputato, tuttavia ciò incorre in alcune problematiche tra cui quella delle domande multiple o asylum shopping, cioè la presentazione di domande di asilo in diversi Stati per vedersi incrementate le possibilità di ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato.
Per arginarla, l'UE approvò il regolamento 343/2003 detto Trattato di Dublino II, il quale stabiliva un unico Stato competente in materia, individuato mediante l'applicazione di tre criteri in successione:
- Stato che abbia già riconosciuto una qualche forma di protezione umanitaria ad un suo familiare
- Stato che abbia rilasciato un qualche visto o titolo di soggiorno per altri fini
- Stato in cui per primo l'individuo abbia fatto ingresso
Se la domanda viene inoltrata in uno Stato non competente, di solito, il richiedente verrà inviato verso lo Stato di competenza - trasferimento di Dublino
Se la domanda viene respinta dallo Stato competente, l'individuo non potrà inoltrare nuova richiesta in un altro Stato, mentre se viene accolta, avrà validità solo al suo interno, in netto contrasto cin l'art. 78 del TFUE "lo status di rifugiato è valido in tutta l'Unione"
la direttiva 2005/85 stabilisce alcuni punti cruciali in materia: l'individuo ha diritto a rimanere sul territorio per tutta la durata del processo di verifica, dovrà essere informato sui suoi diritti e doveri. In caso di diniego, il provvedimento dovrà essere motivato e dovranno informarlo circa i tempi e modalità di ricorso.
L'art 18 afferma inoltre che il richiedente asilo non può essere trattenuto per il solo fatto di richiedere asilo, laddove lo Stato ritenga necessario ricorrere alla privazione della sua libertà personale, dovrà assicurare un procedimento giudiziario rapido.
1. Gli Stati membri non trattengono in arresto una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente asilo.
2. Qualora un richiedente asilo sia trattenuto in arresto, gli Stati membri provvedono affinché sia possibile un rapido sindacato giurisdizionale.
Le domande reiterate oppure presentate alla frontiere, dovranno essere analizzate mediante un procedimento accelerato o speciale. Mentre una domanda può essere considerata irricevibile qualora sia stata inoltrata dall'individuo proveniente da uno Stato terzo sicuro oppure di primo asilo.
Uno Stato terzo sicuro è quello:
- Transito
- Coopera con l'Unione Europea
- Che abbia qualche collegamento con il richiedente
- Che abbia rilasciato una qualche forma di protezione umanitaria
Le decisioni dello Stato possono essere giuridiche o amministrative - solitamente sono amministrative - mentre l'impugnazione ha sempre un carattere giurisdizionale. Il problema sta nel fatto che l'impugnazione non ha effetti sospensivi, per cui un individuo può essere avviato ad un procedimento di allontanamento, da qui la necessità che il legislatore UE introduca una normativa in materia che attribuisca effetti sospensivi all'impugnazione giurisdizionale.
Commenti
Posta un commento