La famiglia è da sempre considerata il nucleo essenziale della società, cui unità deve essere tutelata sia all'interno dello Stato d'origine sia all'interno di un eventuale Stato terzo.
Lo strumento con il quale gli Stati assicurarono tale unità è il ricongiungimento familiare, uno strumento volto non a promuovere la mobilità transnazionali delle famiglie, bensì volto ad assicurare l'unità della stessa anche dopo che l'individuo abbia consolidato la propria condizione in un altro Stato.
CITTADINI COMUNITARI
Attualmente la direttiva 2004/38 regola la mobilità dei cittadini comunitari e dei suoi familiari.
Inizialmente l'unità familiare venne tutelata in quanto funzionale al principio di libera circolazione dei lavoratori UE, per cui era essenziale eliminare ogni ostacolo al suo diritto di essere accompagnato e ricongiunto.
La direttiva riconosce come familiari:
- Coniuge o partner
- Figli di età inferiore a 21 anni
a. Soggiorno di breve periodo
I familiari del cittadino comunitario possono entrare e soggiornare all'interno dello Stato membro per un periodo massimo di 90 giorni senza troppe formalità, basterebbe un documento di identificazione - nel caso del familiare comunitario - oppure passaporto/visto laddove richiesto - nel caso del familiare non comunitario.
Qualora il familiare sia sprovvisto di tale documentazione, dovrà essere messo nelle condizioni di reperirli entro un ragionevole periodo di tempo.
La normativa italiana, essendo più rigida, riconosce un periodo di 24 ore affinché tale documentazione sia reperita evitando così un eventuale espulsione, inoltre impone che i familiari non comunitari dichiarino la propria presenza all'interno del territorio in modo da scongiurare eventuali accuse di overstay.
b. Soggiorno di lungo periodo
Il familiare comunitario dovrà iscriversi presso le autorità competenti.
Il familiare non comunitario dovrà invece richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno - Carta di Soggiorno - con durata massima di 5 anni.
Il familiare potrà - in determinati casi - conservare il diritto di soggiorno anche in seguito al divorzio o partenza del familiare al quale abbiamo inzialmente ricongiunto:
- matrimonio di durata minima di 3 anni di cui 1 nel territorio in questione
- affidamento dei figli della coppia
c. Soggiorno permanente
Il soggiorno legale e ininterrotto dello straniero per un periodo di 5 anni comporta l'acquisto dello status di soggiornante permanente mediante il rilascio della Carta di soggiorno permanente, rinnovata di diritto ogni 10 anni.
CITTADINI TERZI
La direttiva 2003/86 offre un trattamento in peius rispetto alla precedente direttiva e riguarda il ricongiungimento familiari dei cittadini terzi, i quali per rivendicare tale diritto dovranno soddisfare determinati requisiti minimi, come ad esempio essere in possesso di un titolo di soggiorno di durata minima di 1 anno.
In questi casi lo Stato:
Dovrà autorizzare l'ingresso
- Coniuge o partner
- Figli minorenni
Potrà autorizzare l'ingresso
- Figli maggiorenni invalidi e non autosufficienti a carico
- Ascendenti o discendenti del partner
- Uno dei genitori qualora non abbiano altri figli all'interno del proprio Stato d'origine o provenienza
I requisiti per l'autorizzazione al ricongiungimenti sono a discrezionalità dello Stato, secondo la normativa italiana l'interessato dovrà dimostrare di soddisfare ad esempio:
a. Idoneità abitativa
b. Reddito minimo pari al valore dell'assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare che intende ricongiungere
c. Assicurazione sanitaria qualora il familiare abbia un'età superiore a 65 anni
Esistono alcuni casi in cui lo Stato potrà richiedere:
- Soddisfacimento e superamento di test linguistici e di cultura civica
- Soggiorno minimo comunque non superiore ai 2 anni
Questi requisiti suscitarono molte perplessità, costringendo un intervento della Corte la quale emanò un parere positivo in quanto tali requisiti erano uno strumento volto non a ostacolare il diritto al ricongiungimenti bensì ad assicurare che esso avvenga in un contesto caratterizzato da una piena integrazione con il territorio.
La domanda va inoltrata dallo straniero che desidera essere ricongiunto, il quale munito dell'apposita documentazione, dovrà presentarsi presso lo sportello unico per l'immigrazione della Prefettura di competenza.
La Prefettura avrà 180 giorni per rigettare o accogliere la domanda mediante il rilascio di un nulla osta al ricongiungimento.
A questo punto, il familiare dovrà recarsi presso le autorità consolari e diplomatiche dello Stato di destinazione presenti nello Stato di origine per il rilascio del visto di ingresso.
TRATTAMENTO DEI RIFUGIATI
La direttiva 2003/86 riconosce un trattamento di favore nei confronti dei rifugiati ad esempio:
- Un minore non accompagnato potrà chiedere di essere ricongiunto da un suo ascendente senza che esso sia necessariamente a suo carico
- Non dovrà dimostrare di soddisfare i requisiti minimi quali idoneità abitativa, assicurazione sanitaria, reddito minimo
- Lo Stato non potrà pretendere un periodo di soggiorno minimo
- Qualora non sia in grado di fornire la documentazione necessaria, lo Stato non dovrò procedere automaticamente con l'allontanamento ma dovrà metterlo nelle condizioni di dimostrare il grado di familiarità in altri modi
Questo regime di favore si applica:
- Alle domande inoltrate entro 3 mesi dall'acquisto dello status di rifugiato
- Ai soli legami familiari precedenti al suo arrivo nel Paese
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