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Ingresso e soggiorno del cittadino terzo

La Convenzione d'Applicazione dell'Area Schengen e il Codice Frontiere furono i primi atti a stabilire i requisiti per l'ammissione degli stranieri, inoltre sottolinearono il diritto dello straniero, che abbia fatto ingresso regolare all'intento del territorio di uno degli Stati membri, di far ingresso e soggiornare all'interno del territorio di un altro Stato terzo, per un periodo di 90 giorni.

L'articolo 5 del Codice Frontiere stabilisce i seguenti criteri per la''ammissione:

- Non essere segnalato al SIS

- Non costituire una minaccia all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale

- Scopo e durata del viaggio

- Risorse economiche sufficienti a tutta la durata del soggiorno

1.   Per un soggiorno non superiore a tre mesi nell’arco di sei mesi, le condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi sono le seguenti:

a)

essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera;

b)

essere in possesso di un visto valido, se richiesto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (17), salvo che si sia in possesso di un permesso di soggiorno valido;

c)

giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo nel quale l’ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;

d)

non essere segnalato nel SIS ai fini della non ammissione;

e)

non essere considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, in particolare non essere oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi.


VISTI DI BREVE DURATA

Il visto è il principale strumento con il quale lo Stato filtra l'ingresso degli stranieri all''interno del proprio territorio. E' un autorizzazione all'ingresso e soggiorno, concessa a titolo personale, al soggetto dalle autorità competenti dello Stati di destinazione presenti nello Stato d'origine o provenienza.

La materia visti è regolata da:

1. Regolamento Visti: Costituito da due:

a. Bianca - cittadini che non hanno bisogno di un visto di ingresso 

b. Nera - coloro che invece devono essere in possesso di un visto per l'ingresso

2. Codice Visti: Tipologie di visti

- Schengen: valide agli Stati dell'area Schengen

- Uniforme: Transito

- Transito aeroportuale: Accesso agli spazi internazionali presenti negli scali aeroportuali

- Validità territoriale limitata: validi esclusivamente all'intento del territorio dello Stato che l'abbia rilasciato 

                            Il codice visti stabilisce la facoltà di cooperazione tra lo Stato che riceve la domanda e gli Stati terzi, solitamente quelli d'origine dei flussi migratori irregolari mediante:

a. Accordi di rappresentanza

b. Previa consultazione

c. Condivisione di strutture fisiche

3. Modello Uniforme Visto

Le autorità consolari e diplomatiche, nelle operazioni di verifica dei requisiti e rilascio dei visti, si attengono a due manuali:

- Consolare

- Procedurale

 

La domanda deve essere inoltrata dall'interessato, non prima di 3 mesi dal giorno dell'inizio del soggiorno, tenendo presente che le autorità competenti hanno 15 giorni lavorativi per pronunciarsi, 30 giorni lavoratori qualora invece siano richieste ulteriori verifiche quali ulteriori documenti di approfondimento o colloqui aggiuntivi.

Oltre ad assicurare il corretto adempimento dei requisiti per l'ammissione, le autorità devono assicurarsi che il richiedente:

1. Non costituisca una minaccia all'ordine pubblico e alla sicurezza

2. Non sia segnalato al SIS

3. Non rientri nelle forme di protezione umanitaria previste dal diritto internazionale.


VISTI PER SOGGIORNO DI LUNGO PERIODO

1. Ricongiungimento familiare

La direttiva 2003/86 regola la mobilità dei cittadini terzi e dei suoi familiari, è una direttiva che offre un trattamento in peius rispetto alla direttiva 2004/38 che riguarda i cittadini UE, in quanto in questi casi dovranno essere soddisfatti determinati requisiti prima di far valere il diritto al ricongiungimento.

Per quanto riguarda il diniego, la direttiva è alquanto deludente in quanto il respingimento non deve essere motivato puntualmente e il ricorso non ha necessariamente carattere giurisdizionale.

2. Soggiornante di lungo periodo

Dopo aver trattato il tema del ricongiungimento era necessario lavorare per garantire migliori condizioni giuridiche agli stranieri regolarmente soggiornanti all'interno del territorio di uno degli Stati membri.

Venne approvata la direttiva 2003/109:

a. Art. 5 - Soggiorno legale e ininterrotto per 5 anni comporta l'acquisto dello status di soggiornante di lungo periodo mediante il rilascio della carta di soggiorno di lungo periodo.

La richiesta può essere rigettata:

- qualora non siano soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo stesso

- qualora l'individuo costituisca una minaccia alla sicurezza e all'ordine

b. Art. 8 - Lo status ha un carattere permanente

c. Art. 9 - Può essere revocato a causa di: acquisto fraudolento, provvedimento di espulsione, suscita minaccia all'ordine e sicurezza

d. Art. 10 - La revoca avviene mediante un provvedimento motivato  

d. Art. 12 - Di fronte ad una revoca dello status motivata da una grave e fondata minaccia all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale, l'impugnazione dovrà avere carattere giurisdizionale.



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