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Il Parlamento

La Costituzione italiana ha optato per un bicameralismo perfetto, nel senso che entrambe le Camere svolgono le medisime funzioni.

Art. 55 - Il parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Nonostante questo bicameralismo, le Camere presentano alcune differenze:

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a) Camera 
- 630 Membri
- 18 anni l'elettorato attivo
- 25 anni l'elettorato passivo
- Presidente della Camera presiede il Parlamento in seduta comune







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b) Senato

- 315 membri
- 25 anni l'elettorato attivo
- 40 anni l'elettorato passivo
- Presidente del Senato svolge il ruolo di supplente del Presidente della Repubblica






Le Camere si riuniscono in seduta comune nei casi stabiliti dalla Costituzione:
a) Elezione del Presidente della Repubblica
b) Atto d'accusa nei confronti del Presidente della Repubblica
c) Elezione dei giudici costituzionali
d) Elezione di 1/3 dei magistrati


ORGANIZZAZIONE DELLE CAMERE

PRESIDENTE
Deve assicurare l'osservanza dei regolamenti parlamentari, presiede le sedute e garantisce il buon funzionamento amministrativo e legislativo.

UFFICIO DI PRESIDENZA
Formato dal vice presidente, da senatori o deputati questori e dai segretari, i quali coadiuvano il Presidente.

GRUPPI PARLAMENTARI
Riuniscono i rappresentanti dello stesso partito o movimento politico; coloro che non appartengono ad alcun gruppo confluiscono nel cosiddetto gruppo misto.
I capigruppo formano la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Parlamentari e possono:
  1. Avviare alcune procedure
  2. Deliberare i membri delle Commissioni


COMMISSIONI
Le quali possono essere: Temporanee, Permanenti o Bicamerali

GIUNTE
Non svolgono alcun ruolo legislativo o amministrativo, limitandosi ad assicurare l'osservanza dei regolamento e a verificare l'eventuale presenza di motivi di ineleggibilità o incompatibilità.

FUNZIONAMENTO DELLO CAMERE

Affinché funzionino è necessario:
a) Quorum Strutturale - La validità delle sedute richiede la maggioranza semplice
b) Quorum Funzionale - La validità delle delibere richiedono la maggioranza dei presenti.

Fondamentali sono anche le prerogative parlamentari, istituiti per garantire l'ordinato e libero esercizio delle funzioni parlamentari, sottraendoli dalle pressioni dagli altri poteri dello Stato.
Articolo 68: Insindacabilità - I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
                     Immunità Penale - Senza autorizzazione nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o privato dalla libertà personale, o mantenuto in detenzione salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.


Art. 70 - La funzione legislativa è esercitata direttamente dalle Camere.

Questa funzione può essere:

Immagine correlataa) Controllo: volto a far valere la responsabilità del Governo di fronte al Parlamento.
- Interrogazioni - domanda scritta riguardo la veridicità o meno di un fatto
- Interrogazione a risposta immediata
- Interpellanza - domanda scritta che chiede di conoscere quale sia l'intenzione politica del Governo, qualora esso non sappia fornire una risposta dovrà elencare i motivi e fissare una data per l'eventuale risposta.
- Interpellanza Urgente.

b) Indirizzo
- Risoluzione
- Mozione
- Question Time



INCHIESTE PARLAMENTARI

Art. 82 - Le Camere possono istituire delle Commissioni d'Inchiesta in materia di pubblico interesse con poteri e limiti dell'autorità giudiziaria.

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