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Sistema Elettorale


Oggi parleremo  dei caratteri principali ed elementari del sistema elettorale italiano, iniziamo vedendo quale siano i 3 principi fondamentali sul quale esso si fonda:

a) Cittadinanza Politica: Riguarda tutti coloro che possono accedere al voto, infatti devono avere raggiunto la maggiore età ed essere cittadini italiani, ricordando che il voto è personale, uguale, libero, segreto e soprattutto un dovere civico
  • Elettorato Attivo - 18 anni per la Camera e 25 per il Senato
  •                                                           Elettorato Passivo - 25 anni per la Camera e 40 per il Senato



  • Art. 22: Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

    b) Sistema Elettorale: Processo con il quale i voti si trasformano in seggi

    - Proporzionale: Le forze politiche che partecipano alle elezioni sono rappresentate in Parlamento in maniera più o meno proporzionale al numero di voti ottenuti, i seggi sono ripartiti fra le liste in base al numero di voti ottenuti oppure che abbiano superato l'eventuale soglia di sbarramento.  Le liste possono essere: 

    Preferenze - Vengono eletti quelli che ottengono più voti o  Bloccate - Seggi assegnati alla loro posizione sulla lista.

     La ripartizione dei seggi può avvenire utilizzando due metodi:

    - D'Hondt: Totale dei voti della lista - coefficiente elettorale \ seggi da assegnare = seggi alle liste.

    ESEMPIO:  Lista A 1500 Lista B 900  Lista C  700    Seggi da assegnare sono 6

    Seggi   Divisione    A        B     C
    1     ........................ 1500  900  700
      2     ......................... 750    450   350
      3     ......................... 500    300   233
      4     ......................... 375    225   175
     5     ..........................300   180   146
     6    .......................... 250   150   116

    -  Del Quoziente: Totale dei voti di tutte le liste - coefficiente elettorale generale e il  numero di seggi da assegnare.
    Prendiamo il CEG / Numero di Seggi = quoziente elettorale di lista.                                                      Successivamente si prende la CEG/ QEL = numero dei seggi.


    ESEMPIO: Lista A 466  B 351 e C 183 hanno totale di voto 1000 - coefficienze elettorale generale
                       Seggi da assegnare sono 10, quindi 1000/10 = 100 - quoziente elettorale.

    quindi A = 4,66  B = 3,51  C= 1.83  pertanto 8 seggi assegnati, mancano due, si ricorre allora a due metodi: 
    Resti più Forti :1 seggio ad A e 1 a C 
    Quoziente Rettificato si deve alzare di un il numero di seggi da assegnare, nel nostro caso da 10 passa a 11

    - Maggioritario: Rappresentanza attribuita alle forze politiche che nei singoli collegi ottengono la maggioranza dei voti. Occorre ottenere la maggioranza assoluta dei voti, oppure raggiungere una determinata percentuale.

    c) Legislatura di Contorno: Che regola i finanziamenti dei partiti, la campagna elettorale ecc.

     Art. 51: Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.


    INELEGGIBILITÀ - Impedisce a chi si trova in una delle condizioni ostative previste dalla legge di essere validamente eletto, qualora sopraggiunta nel corso di un mandato si ha l'ineleggibilità sopravvenuta, che molto spesso si trasforma in incompatibilità.

    INCOMPATIBILITÀ - Condizione giuridica che impedisce di ricoprire più carichi elettivi e governativi contemporaneamente, in modo da evitare eventuali conflitti di interessi, quindi presuppone che l'interessato faccia una scelta.

    Sentenza 1961: L'eleggibilità è la norma, l'ineleggibilità è l'eccezione a cui può far luogo solo in presenza di validi e ragionevoli motivi.



    INCANDIDABILITÀ - Inizialmente riguardava solamente gli incarichi regionale, ma che attualmente è stesa a tutti gli incarichi pubblici politici. Fondamentale è la legge anticorruzione, detta legge Severino 190/2012 e il d.lgs. 235/2012 che reca divieto  di ricoprire cariche elettive e governative a chi è colpito da sentenze definitive di condanna alla pena di reclusione superiore a 2 anni.
                                           Se sopraggiunge dopo l'assunzione dell'incarico scatta la decadenza, qualora la sentenza non sia definitiva scatta la sospensione fino alla sentenza definitiva.
                                          Qualora si tratti di un parlamentare non si verifica la cessazione ex lege, bensì sarà la Camera di appartenenza a decidere se procedere o meno, in modo da impedire un fumus persecutionis, salvo che l'onorevole non sia colto in flagrante e condannato.

    Legge 235/2012 - Art. 1: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione


    CAMPAGNA ELETTORALE

    Si basa su alcuni elementi fondamentali istituiti dalla Costituzione e dalla legge:


    Art. 48: Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicata dalla legge.

    Art. 51: Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.


    Legge 28/2000 Art. 1: (Finalità e ambito di applicazione)1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica. 
                                                                                                    2. La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum.



    FINANZIAMENTO PUBBLICO

    I partiti sono organizzazioni complesse e quindi richiedono ingenti risorse economiche, anche le campagne elettorali richiedono ingenti spese. In una democrazia basata sull'uguaglianza occorre quindi evitare che solo chi abbia il controllo economico potesse acquistare la titolarità del potere, nacque allora la tendenza a ricorrere ai finanziamenti pubblici, una pratica molto frequente in Europa, ma che in Italia venne respinta, fu allora che con il d.l 149/2013 e l. 13/2014 si abolì il finanziamento pubblico sostituendolo con il finanziamento privato volontario. 

    Art. 1:  Il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità' dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 

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